La federazione pallavolo condanna due dirigenti sportivi grossetani

Altre Notizie

Di Massimo Galletti

Grosseto. Il presidente di Vas Grosseto società di volley Riccardo Tinacci e l'ex presidente di Pallavolo Grosseto Alessandro Carlotti sono stati condannati dalla commissione giudicante della federazione italiana pallavolo per avere violato alcune norme federali. La vicenda prende spunto dalla richiesta di tre ex giocatrici di Pallavolo Grosseto che avevano chiesto di andare a giocare nei Vigili del Fuoco. Pallavolo Grosseto aveva rifiutato il trasferimento e le tre atlete avevano impugnato la decisione chiedendo l'arbitrato alla federazione pallavolo per “Giusta Causa”. Durante il dibattimento non solo la federazione aveva accettato le motivazioni delle tre giocatrici per passare da Pallavolo Grosseto a Vigili del Fuoco, ma aveva rimandato tutti gli atti alla procura federale per Tinacci che si era presentato al dibattimento come presidente di Pallavolo Grosseto, senza averne il titolo. Da qui la condanna sportiva per i due dirigenti. Dove si legge: con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 73, II co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati a:
A) TINACCI RICCARDO E CARLOTTI ALESSANDRO, per aver in concorso tra i di loro ed in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., nonché in violazione della normativa dettata in materia di affiliazione e tesseramento, ex Artt. 8 e 12 Statuto FIPAV e 10 R.A.T.:
1) mancato di comunicare, nel termine perentorio prescritto, agli Organi Federali deputati, territoriale e centrale, la cessazione dalla carica di Presidente della ASD Pallavolo Grosseto di Carlotti Alessandro e la nomina in sua vece di Tinacci Riccardo, come deliberato in seno all'assemblea dei soci del sodalizio in data 2/7/2013;
2) predisposto e sottoscritto, ma non inoltrato a termine di regolamento, in data 10/10/2013, il prescritto Mod. D1 di modifica del legale rappresentante dell'ASD Pallavolo Grosseto al solo fine di legittimare la presenza di Tinacci Riccardo nella riunione della CTA FIPAV che di li a qualche giorno si sarebbe riunita per l'esame del ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo tesserativo promosso da alcune atlete tesserate con il sodalizio ASD Pallavolo Grosseto, modello prodotto nel corso di detta riunione;
3) provveduto, direttamente o tramite persona della quale avevano diretta responsabilità, ad inoltrare ai competenti Organi Federali in data 16/7/2013 la richiesta della smart-card ed il successivo 10/9/2013 la richiesta di riaffiliazione della ASD Pallavolo Grosseto, falsamente indicandosi quale legale rappresentante il tesserato Carletti Alessandro, cessato dalla carica il precedente 2/7/2013.
Contestate ad entrambi le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 49 Reg. Giur.
2
B) TINACCI RICCARDO, per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Art. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., nonché in violazione dell'Art. 61 R.A.T., assunto la carica di Presidente del sodalizio ASD Pallavolo Grosseto in palese stato di incompatibilità, essendo egli già Presidente della ASD VAS Grosseto.
C) ASD Pallavolo Grosseto per responsabilità indiretta, ex Art. 55 Reg. Giur., per i fatti contestati al proprio Presidente p.t.;
D) ASD VAS Grosseto per responsabilità indiretta, ex Art. 55 Reg. Giur., per i fatti contestati al proprio Presidente p.t..
La Commissione Giudicante Nazionale
- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- deliberato di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disposta la convocazione degli incolpati;
- udita la relazione della Procura Federale e le conseguenti richieste di sanzione;
- sentito l’Avv. Alessandro Lambertucci in qualità di difensore di tutti gli incolpati il quale, aderendo alla ricostruzione dei fatti fornita dalla Procura e riportandosi ai precedenti scritti difensivi chiedeva il non luogo a sanzione o, in subordine, l’applicazione di una sanzione più mite rispetto a quella richiesta.
PREMESSO CHE
La fattispecie all’esame trae origine dal provvedimento dell’11 novembre 2013 con cui la Commissione Tesseramento Atleti trasmetteva alla Procura Federale gli atti del procedimento relativo alla richiesta di scioglimento del vincolo tesserativo proposta da alcune tesserate della ASD Pallavolo Grosseto, per fare chiarezza in ordine alla posizione tesserativa del Sig. Tinacci Alessandro il quale, in occasione dell’udienza dinanzi la CTA, al fine di legittimare la propria presenza in qualità di legale rappresentante del sodalizio, aveva esibito il Mod. D1 di variazione del Presidente dell’ASD Pallavolo Grosseto, sottoscritto tanto dal Presidente uscente Carlotti Alessandro quanto dal subentrante Tinacci Riccardo, datato 2 luglio 2013 e mai trasmesso alla Federazione la quale, pertanto, ignorava tale sostituzione.
Nell’ambito degli accertamenti disposti dalla Procura Federale è inoltre emerso che il Tinacci, allorché con delibera dell’assemblea dei soci della ASD pallavolo Grosseto del 2 luglio 2013, venne nominato Presidente della ASD Pallavolo Grosseto rivestiva altro incarico ad esso incompatibile essendo già presidente della ASD VAS Grosseto in nome e per conto della quale, il giorno precedente (1 luglio 2013), aveva sottoscritto la richiesta di nuova affiliazione.
Sennonché, nonostante la nomina del Tinacci a Presidente della ASD pallavolo Grosseto, il Presidente dimissionario uscente Carlotti Alessandro, in data 16/7/2013, nella dichiarata qualità non più rivestita di Presidente della Pallavolo Grosseto, richiedeva ed otteneva dal locale Comitato Provinciale una nuova Smart-card e in data 10/9/2013 ancora nella dichiarata qualità, sottoscriveva la richiesta di affiliazione dell'ASD Pallavolo Grosseto.
3
Infine, solamente in data 23 ottobre 2013 il sopramenzionato Mod. D1, benchè riportasse come data di variazione della carica di Presidente del Pallavolo Grosseto quella del 2/7/2013, veniva inviato ai competenti Organi Federali che potevano prenderne atto.
In virtù di tali accertamenti di fatto e ravvisando negli stessi profili di responsabilità disciplinare, la Procura Federale, previo invio di regolare atto di incolpazione, deferiva gli odierni incolpati.
OSSERVA
La comune linea difensiva rappresentata dall’ Avv. Lambertucci si focalizza sulla inefficacia temporanea della nomina del Tinacci che, benchè nominato Presidente dall'ASD Pallavolo Grosseto in data 2/7/2013, avrebbe assunto i pieni poteri solo il successivo 10/10/2013, data nella quale veniva, appunto, sottoscritto il citato Mod. D1.
A sostegno di tale tesi difensiva è stato esibito un verbale di assemblea della ASD pallavolo Grosseto del 3 luglio 2013 nel corso della quale era stata deliberata “la sospensione temporanea” della nomina del Tinacci.
Ciò a parere degli incolpati avrebbe determinato il venir meno dell'obbligo di comunicazione della variazione, la conservazione dei pieni poteri in capo al Presidente dimissionario Carlotti Alessandro, e l'inesistenza dello stato di incompatibilità in capo al Tinacci, Presidente in carica, fino al 10/10/2013, della sola ASD VAS Grosseto.
La tesi, per quanto suggestiva, si palesa infondata ed estranea sia ai regolarmente che alla prassi Federale tendenti ad escludere simili situazione di incertezza in ordine alla determinazione degli organi societari ed, in particolar modo del Presidente di un sodalizio.
Risulta peraltro acclarato e non contestato che il Tinacci Riccardo, dirigente sportivo di lungo corso, ha rivestito contemporaneamente ed all’insaputa della Federazione, due incarichi incompatibili tra di loro.
Ed infatti nel luglio 2013 si è verificato in seno alla ASD pallavolo Grosseto un vero e proprio nonché legittimo, cambio della guardia con la fuoriuscita del vecchio gruppo dirigente, Presidente in testa e l'insediamento della nuova dirigenza e del nuovo Presidente, che consapevolmente accettava la carica, nonostante all’epoca rivestisse ancora la carica di Presidente dell'ASD VAS Grosseto.
Orbene, secondo l’Ordinamento Federale la nomina del legale rappresentante di una associazione sportiva affiliata è certamente, atto interno all'Associazione medesima ma riveste innegabile rilevanza esterna tanto che la normativa domestica detta precise regole al riguardo, imponendo anche tempi certi, relativamente brevi, per le comunicazioni ai competenti Organi Federali.
Fin dalla sua nomina, quindi, il Presidente dell'associazione assume la pienezza dei poteri connessi alla carica, divenendo l'unico interlocutore per la Federazione che lo responsabilizza, anche al punto di vista disciplinare, per tutta una serie di attività e compiti propri della funzione esercitata.
4
Non è, quindi consentito, né è possibile, nominare un Presidente che non possa o voglia esercitare appieno, da subito, le prerogative connesse alla carica sottraendosi alle relative responsabilità nei confronti Federazione, ne è possibile che il nuovo Presidente, che abbia accettato la carica, possa determinare, sua sponte, il momento in cui assumere i pieni poteri, seguendo suoi personalissimi interessi, confliggenti con quelli federali.
La eccepita “sospensione temporanea” della nomina è istituto ignoto nel ordinamento che, invece, impone trasparenza e certezza nella scelta, certamente autonoma, del Presidente di una associazione affiliata per le rilevanti responsabilità, come detto, che quello assume fin dal momento della sua nomina.
Il tesserato Tinacci Riccardo deve, pertanto, ritenersi il legittimo Presidente dell'ASD Pallavolo Grosseto fin dal 2 luglio 2013, data della sua nomina.
Ne consegue che il tesserato Carlotti Alessandro ne ha illegittimamente esercitato le funzioni.
Quest'ultimo, infatti, benchè dimessosi dalla carica di Presidente dell'ASD Pallavolo Grosseto, dimissioni accettate, appunto, dai soci dell'associazione nel corso della assemblea del 2 luglio 2013 spendeva il nome della associazione medesima, chiedendo la Smart-card e presentando richiesta di riaffiliazione, senza averne alcun potere.
Dall'accertata responsabilità disciplinare dei tesserati Tinacci e Carlotti, infine, deriva quella dei sodalizi dei quali gli stessi sono o erano i rispettivi legali rappresentanti.
P.Q.M.
applica al tesserato Tinacci Riccardo la sanzione della sospensione per mesi 3 (tre), al tesserato Carlotti Alessandro la sanzione della sospensione per mesi 2 (due), al sodalizio ASD Pallavolo Grosseto la sanzione della multa di € 100,00 (cento) e al sodalizio ASD VAS Grosseto la sanzione della multa di € 100,00 (cento).
Affisso il 19 febbraio 2014
ILPRESIDENTE
Avv.Thomas Martone
Non è solo una questione di date, quella che riguarda Riccardo Tinacci nella lunga polemica che infiammò il mondo della pallavolo grossetana a settembre del 2013 sulla legittimità e incompatibilità della gestione del palazzetto dello sport di Piazza Atleti Azzurri d'Italia. Tinacci aveva sempre respinto le accuse delle società di volley grossetane, asserendo che nelle date in cui il comune gli aveva conferito l'incarico con delibera scaduta il 30 giugno 2013 e poi prorogata al 9 luglio, si era già dimesso dalla carica di presidente di Vas Grosseto. A smentire questa affermazione spunta ora il comunicato della commissione giudicante della federazione italiana pallavolo in cui si legge che Tinacci nella data del 01 luglio 2013 era ancora presidente di Vas Grosseto, e nello stesso tempo a quella del 02 luglio sempre 2013 anche presidente di Pallavolo Grosseto. Di conseguenza si può affermare che la giunta comunale abbia concesso in proroga il servizio comunale della gestione del palazzetto ad una associazione di cui era presidente, un consigliere comunale, di una delle forze politiche di maggioranza che sostengono la stessa giunta. Per questo si domandavano i presidenti di Invictavolleyball e Vbc Grosseto “La concessione della proroga è corretta sul piano della legittimità e dell'etica pubblica e dell'opportunità politica? Non c'è per caso incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di presidente di una associazione concessionaria di pubblico servizio comunale ?

OGGI SU 1 SPORT

TESTATA GIORNALISTICA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI GROSSETO N.7/10

P.IVA 01425990536

Vivi Grosseto è Patrocinato da

logo provincia di GrossetoLogo comune di Grosseto