3^ Categoria: confermate le squalifiche a Torbiera e Roccastrada

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CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
72 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 28 del 05.12.2012)
Reclamo dell’Unione sportiva Torbiera Città di Capalbio avverso la squalifica inflitta dal G.S.
Grosseto ai tesserati Lalle Andrea fino al 04.01.2013, Andreini Jacopo per 6 gare, Korchi
Othmane per 5 gare e Ricci Andrea per 5 gare.
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. (e per
conoscenza alla società Roccastrada) in data 11.12.2012, l’U.S. Torbiera Città di Capalbio impugna i
provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di Grosseto a carico:
1.Del dirigente Andrea Lalle (squalifica fino al 04.01.2013), “per aver partecipato alla rissa”;
2.del calciatore Jacopo Andreini (squalifica per sei gare), “per comportamento ripetutamente
violento nei confronti di un calciatore avversario colpendolo prima con un calcio e successivamente
lanciandogli una borraccia d’acqua colpendolo al volto; inoltre per aver partecipato alla rissa”;
3.del calciatore Othmane Korchi (squalifica per cinque gare), “per comportamento violento nei
confronti di un avversario; inoltre per aver partecipato alla rissa”;
4.del calciatore Andrea Ricci (squalifica per cinque gare), “per comportamento violento nei confronti
di un avversario, inoltre per aver partecipato alla rissa”
La società motiva l’impugnazione dei provvedimenti sopraindicati, ritenendoli illegittimi e non
commisurati alla natura ed alla gravità dei fatti commessi.
In particolare, la società chiede la riforma della sanzioni comminate ai tesserati sopramenzionati per
vari e diversi motivi, dedotti con capitoli separati riferibili a ciascun tesserato, non prima però dall’aver
contestato essersi verificata una rissa tra i tesserati delle due compagini.
Sostiene, infatti, che l’episodio da cui ha preso origine l’evento in questione è un’aggressione violenta
e gratuita da parte di un calciatore della società Roccastrada (Marcucci) al dirigente Murri, il quale è
stato colpito con un pugno in pieno volto sferrato con inaudita violenza, mentre il giocatore stava
transitando di fronte alla panchina avversaria per raggiungere gli spogliatoi.
Più o meno contestualmente, l’allenatore della società Roccastrada ha colpito al volto il giocatore
Jacopo Andreini.
Solo a seguito di detta aggressione sono intervenuti alcuni giocatori del Torbiera per cercare di
allontanare i due aggressori.
Ritiene pertanto che, più ché di rissa tra fazioni opposte, si è trattata di una vera e propria
aggressione deliberata da parte di due tesserati della società Roccastrada.
Precisa, inoltre, che durante tutto il corso dell’incontro il capitano della società Roccastrada
(Marcucci) ha proferito frasi denigratorie nei confronti dei calciatori del Torbiera Capalbio, esaltando
C.U. N. 38 del 10/01/2013 – pag.1542
gli effetti dell’alluvione recentemente abbattutasi sulla zona, per cui chiede l’intervento di
quest’Organo disciplinare.
Per quanto riguarda le singole posizioni:
- Andrea Ricci
Ritiene che la sanzione debba essere annullata, ovvero in alternativa ridotta, per evidente scambio di
persona, non avendo il Ricci partecipato al parapiglia, rimanendo fermo in mezzo al campo ad alcune
decine di metri di distanza.
- Jacopo Andreini
Come sostenuto nella parte narrativa, il calciatore ha subito un’aggressione violenta e gratuita da
parte dell’allenatore avversario e, solo dopo essere stato colpito, ha avuto una reazione fisica per
allontanare da sé il proprio aggressore.
La sanzione è ingiusta e sproporzionata, in quanto detto comportamento ‘difensivo’, da una parte,
non può essere sanzionato disciplinarmente per la sussistenza della scriminante sui comportamenti
tenuti dal soggetto passivo dell’aggressione allo scopo di allontanare da sé il soggetto agente,
dall’altra, non integra il concetto di ‘condotta di particolare violenza’ richiesto dalla normativa federale
(art. 19, comma 1, lett. e) per l’applicazione delle cinque giornate di squalifica.
Chiede pertanto l’annullamento della sanzione, ovvero in alternativa una riduzione.
- Othmane Korchi
Riconosce l’aver il calciatore partecipato ad allontanare gli aggressori dei propri compagni.
Ritiene, tuttavia, che la sanzione inflitta, oltre che ingiusta, sia sproporzionata rispetto alla natura dei
fatti imputati, non avendo il Korchi avuto alcun comportamento offensivo ma, esclusivamente,
difensivo dei compagni aggrediti.
- Andrea Lalle
Relativamente alla posizione del tesserato in questione la società, dopo aver premesso l’impugnativa
del provvedimento sanzionatorio, nulla deduce in merito.
Da ultimo, la reclamante segnala come la società e i calciatori in questione non abbiano subito altri
provvedimenti disciplinari per fatti della stessa natura nella medesima stagione, escludendo qualsiasi
giustificazione per l’aumento della pena per reiterazione dell’infrazione.
La società conclude il proprio ricorso presentando istanza di audizione e sottolineando che la
ricostruzione dei fatti rappresentata in sede di ricorso potrà essere confermata da decine di testimoni
presenti sia in panchina che sugli spalti.
All’udienza prevista per il 04.01.2013, si è presentato il Presidente della Società Torbiera Città di
Capalbio, Ing. Oreste Egidi il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto inviato dal
D.G. su richiesta della Commissione, ha confermato che la genesi dell’evento illecito è da ricondurre
nell’aggressione posta in essere da un calciatore della squadra avversaria, che ha scatenato la
reazione della panchina del Torbiera.
Esclude, inoltre, nella maniera più categorica che il Ricci abbia partecipato ai tafferugli, dato che al
momento del fatto si trovava lontano dal luogo degli scontri, precisamente a centrocampo disteso a
terra.
Chiede, pertanto, una riduzione delle sanzioni rilevando una difformità di trattamento sanzionatorio fra
aggressori e aggrediti, prendendo atto dell’impossibilità di fornire, per mezzo delle testimonianze, la
prova di quanto dedotto e sostenuto.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così provvede.
Il reclamo è immeritevole di accoglimento.
Prima di passare all’esame delle singole e diverse posizioni, attesa la differente natura delle questioni
sollevate, occorre premettere che la richiesta di ricorso alla prova testimoniale per la dimostrazione di
quanto dedotto non può trovare accoglimento, in quanto non ammesso dalla normativa federale (si
ricorda, sul punto, che il ricorso alla prova per testimoni è ammissibile solo nell’ipotesi di illecito
sportivo ai sensi dell’art. 41 C.G.S.).
Occorre altresì premettere che le deduzioni difensive della reclamante riguardanti il concetto di ‘rissa’
sono ampiamente smentite dalle risultanze istruttorie, dalle quali non emerge alcun elemento e/o
circostanza tale da far ritenere sia avvenuta un’aggressione ai danni del dirigente Murri da parte del
Marcucci.
La tesi della reclamante, peraltro, trova ampie smentite nelle dichiarazioni dell’arbitro, il quale non
solo nega il fatto in sé, ma precisa con dovizia di particolari, dettagli e circostanze inequivoche che si
è trattato di una violenta mischia con vie di fatto tra tesserati, cioè con calci e pugni, che ha coinvolto
la quasi totalità dei tesserati, rendendo di fatto impossibile, data la velocità delle azioni e il ‘parapiglia’
generatosi, l’identificazione di tutti i tesserati coinvolti.
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Situazione che ha fatto venir meno la sicurezza all’interno del campo di giuoco e le condizioni di lealtà
e probità sportiva necessari per il proseguimento della gara.
La descrizione effettuata dal D.g., sia nel referto che nel supplemento di rapporto, contiene elementi,
dettagli e circostanze utili nell’indagine conoscitiva di questo collegio, in linea logica coerenti ed in
antitesi con le difese della reclamante.
In sostanza, non sono rinvenibili nei documenti ufficiali elementi atti a minare la veridicità di quanto
riportato dal D.G., o semplicemente idonei a ipotizzare una diversa dinamica fattuale.
Passando all’esame delle singole posizioni, si rileva quanto segue.
Quanto al Ricci, giova rilevare che l’errore di fatto per scambio di persona viene smentito dall’arbitro
nel supplemento di rapporto, il quale dichiara di aver identificato il calciatore nell’appello pre-gara e di
aver successivamente verificato la sua identità al termine della gara.
Peraltro, il D.g. individua nel Ricci come l’autore di una specifica condotta violenta perpetrata ai danni
dell’allenatore della compagine avversaria (calcio al petto).
La sanzione alla luce delle risultanze processuali appare congrua, avendo il Ricci preso parte alla
rissa tra le due compagini e tenuto un comportamento indiscutibilmente violento.
Quanto all’Andreini, la tesi della reazione difensiva è priva di pregio.
In atti non si rinvengono elementi suscettibili ad integrare una fattispecie scriminante.
Invero, viene posto in evidenza il comportamento di quest’ultimo per aver partecipato alla rissa, per
aver aggredito il calciatore avversario (Marcucci) con un calcio al petto, mentre quest’ultimo era
disteso a terra, e per il lancio della borraccia d’acqua che colpiva in pieno volto l’allenatore della
compagine avversaria.
Piuttosto che reazione difensiva, dagli atti risulta l’aver l’Andreini avuto un ruolo centrale nella
colluttazione generale.
La sanzione per sei giornate appare ben calibrata dal Giudice di prime cure, in ragione della condotta
violenta, mitigata dall’istituto della continuazione, e dalla partecipazione alla rissa.
Per il Korchi, vale quanto sopra detto e dedotto sull’Andreini sul concetto di comportamento difensivo.
Non si rinvengono elementi atti a ritenere l’aver il Korchi tenuto una condotta difensiva conseguente
ad una reazione, ma invero un ruolo partecipativo dello stesso alla rissa con conseguente condotta
violenta (aggressione ai danni dell’allenatore Fantini con calci e pugni).
Alla luce dei criteri applicati, la sanzione appare congrua.
Quanto al Lalle, la reclamante non ha svolto attività difensiva.
Dopo aver premesso di impugnare il relativo provvedimento, la stessa omette di motivare
l’impugnativa.
Per queste ragioni, pertanto, l’impugnativa deve essere dichiarata inammissibile (art. 33, comma 6,
C.G.S.).
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
-respinge in ogni sua parte il reclamo proposto dalla società Torbiera Città di Capalbio, confermando
le sanzioni impugnate;
-ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
71 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 28 del 05.12.2012)
Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Roccastrada avverso la
decisione del G.S. Grosseto sull’esito gara Torbiera Città di Capalbio – Roccastrada del
02.12.2012
Reclama la A.S.D Polisportiva Roccastrada avverso il provvedimento adottato dal G.S. Grosseto
sull’esito gara Torbiera Città di Capalbio – Roccastrada, disputata il 02.12.2012 e valevole per il
campionato di terza categoria, la cui motivazione qui di seguito si riporta integralmente:
- “Il GST rileva dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe veniva dall’arbitro sospesa al 47’ minuto del
secondo tempo dopo che alcuni minuti (43’ 2T) si erano verificati comportamenti irregolari da parte di
alcuni tesserati sfociati in una rissa che ha visto un coinvolgimento generale tale non permettere al
DG il mantenimento dell’ordine ed il ripristino della condizione di normalità.
- In merito ai comportamenti a carico ai relativi paragrafi.
P.Q.M.
C.U. N. 38 del 10/01/2013 – pag.1544
- Questo GST ravvisando nella dinamica degli eventi succedutisi una pari responsabilità di entrambe
le Società per non aver consentito di portare a termine la gara, determina a carico di ciascuna Società
la perdita della gara con il risultato di 0 a 3”.
La reclamante contesta il provvedimento impugnato e la motivazione a supporto della decisione.
In particolare, sostiene che le maggiori responsabilità di quanto accaduto nel recinto di giuoco siano
da addebitare alla società avversaria, i cui tesserati hanno dato origine alla rissa impedendo di
portare a termine l’incontro, quando il risultato, al momento degli eventi, vedeva la squadra del
Torbiera Capalbio in svantaggio di due reti.
Rileva infatti la società Roccastrada che al 43’ del secondo tempo, a seguito dell’espulsione del
Marcucci Riccardo per gesto irriguardoso (una linguaccia) nei confronti degli avversari, dalla panchina
del Torbiera Capalbio si sono alzati tre o quattro giocatori del Roccastrada che hanno aggredito il
calciatore in questione, buttandolo a terra e colpendolo con calci, pugni e una borraccia piena
d’acqua.
A seguito di tale aggressione l’intera panchina del Roccastrada è intervenuta per cercare di sedare la
rissa e per proteggere il proprio capitano, che si trovava a terra circondato dagli avversari.
Precisa, inoltre, la reclamante che in detto frangente l’allenatore Maurizio Fantini ha colpito con un
ceffone un giocatore avversario, causando l’immediata reazione dei tesserati del Torbiera Capalbio
nei suoi confronti.
Solo a questo punto il D.g. ha fischiato la fine della partita, facendo dedurre che fosse finita.
Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta alla Società
Roccastrada, con il conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo (2-0), in ragione della
minore responsabilità della società all’insorgere della rissa e dell’assenza di responsabilità della
stessa nell’aver impedito in proseguimento della gara.
chiedendo l’assegnazione del risultato acquisito sul campo.
La Commissione, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento pronunciato
dal Giudice di prime cure, così provvede.
Il reclamo non è meritevole di accoglimento.
La reclamante offre una ricostruzione dei fatti tendente a ridimensionare il contributo causale dei
propri tesserati, ponendo in evidenza, invero, il ruolo centrale avuto dalla panchina del Torbiera
Capalbio nella determinazione del fatto illecito.
La società Roccastrada, in sostanza, individua nei componenti della panchina del Torbiera Capalbio
come coloro che hanno dato vita alla ‘rissa’, con l’aggressione con calci, pugni e corpi contundenti
perpetrata nei confronti del giocatore Marcucci, sostenendo, per questo, di aver minori responsabilità
nella determinazione del fatto illecito e, anche in considerazione del punteggio sin lì ottenuto, di non
aver responsabilità nel non aver consentito il proseguimento della partita.
La tesi della reclamante viene smentita dagli elementi e dalle circostanze di fatto acquisite con
l’istruttoria.
Occorre sul punto premettere che il collegio giudica sulla base degli elementi contenuti negli atti
ufficiali, i quali hanno carattere primario nella gerarchia delle fonti di prova, e, per quanto occorrer
possa, sulla base delle risultanze che emergono dai reclami proposti.
In quest’ottica, esaminando la dinamica degli eventi, emerge il ruolo non meno importante di scherno
e di provocazione assunto dal calciatore Marcucci (scambio di offese avvenuto tra il Marcucci e i
componenti della panchina del Torbiera Capalbio, seguito dal gesto irriguardoso del Marcucci nei
confronti degli avversari), il comportamento violento dell’allenatore Fantini nei confronti di un
avversario, il contributo partecipativo alla lite del dirigente Mascagni e quello di ulteriori tesserati non
identificati.
L’arbitro, infatti, al quale è stato chiesto un supplemento di rapporto, ha descritto con dovizia di
particolari la dinamica degli eventi, precisando che la quasi totalità dei tesserati delle due società ha
dato vita ad una violenta mischia con vie di fatto, cioè con calci e pugni, rendendo di fatto impossibile,
data la velocità delle azioni e il ‘parapiglia’ generatosi, l’identificazione di tutti i tesserati coinvolti.
Situazione che ha fatto venir meno la sicurezza all’interno del campo di giuoco e le condizioni di lealtà
e probità sportiva necessari per il proseguimento della gara.
La descrizione effettuata dal D.g., sia nel referto che nel supplemento di rapporto, contiene elementi,
dettagli e circostanze utili nell’indagine conoscitiva di questo collegio, in linea logica coerenti ed in
antitesi con le difese della reclamante.
Peraltro, è la stessa reclamante a riconoscere l’aver il proprio allenatore tenuto un atteggiamento
violento nei confronti di un avversario, lontano dal poter essere interpretato alla stregua di un atto
difensivo o integrativo di una fattispecie scriminante.
C.U. N. 38 del 10/01/2013 – pag.1545
Pertanto, alla luce di quanto sopra, emerge la piena responsabilità dei tesserati del Roccastrada per
aver determinato con il proprio comportamento il venir meno delle condizioni per il proseguimento
della gara.
Altrimenti detto, risulta evidente l’aver i tesserati del Roccastrada dato con il proprio comportamento
un apporto causale al verificarsi dell’evento illecito non minore di quello dei tesserati del Torbiera
Capalbio.
Nella fattispecie in esame infatti, al di fuori dei pochi tesserati che non hanno preso parte alla rissa
generale, non possono individuarsi ruoli defilati o di minore importanza nella genesi dell’evento
illecito.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
-Respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Roccastrada.
-Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.

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