Giudice Sportivo: Controreclamo del Marciana Marina

Altre Notizie

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
140 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Marciana Marina avverso
la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha assunto i seguenti provvedimenti:
- ammenda di € 900,00 alla Società;
- squalifica fino al 7/11/2013 al calciatore Olivari Giacomo;
- squalifica fino al 7/ 9/2013 al calciatore Pezzei Samuel.
(C.U. n. 50 / 2013).
La decisione indicata in epigrafe è così articolata:
- Ammenda di € 900,00:
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. gara e termine. Per lancio di bicchieri colmi di
vino ed acqua verso l'arbitro al termine del p.t. raggiungendolo sulla divisa. Per lancio di sputi verso
il D.G. fine gara. Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale. Recidiva. Per aver causato con il
proprio comportamento sosta forzata negli spogliatoi.
Assenteismo dirigenza locale.
- Squalifica a Olivari Giacomo
A fine gara spintonava e strattonava il D.G., accompagnando tali gesti con minacce.
Successivamente spingeva l'arbitro lungo le scale, sbilanciandolo ma senza farlo cadere.
- Squalifica a Pezzei Samuel
A fine gara spintonava e strattonava il D.G., accompagnando tali gesti con offese.
Con il reclamo proposto l’A.S.D. Marciano Marina, nel definire errato il comportamento dei propri
tesserati, sostiene che la decisione del G.S. che li riguarda è basata su un equivoco scaturente dal
C.U. N.56 del 11/04/2013 – pag. 2421
fatto che il contestato contatto fisico dei tesserati con il D.G. non si sarebbe verificato, stante la
distanza esistente tra essi e l’arbitro.
Precisa, a tal fine, che i due calciatori erano separati dal D.G. da un ”muro” costituito dallo stesso
Presidente ricorrente e da altri calciatori della propria squadra.
Ritiene doversi addebitare ad Olivari e Pezzei unicamente l’aver protestato, cosa realmente
accaduta, ma non potersi in alcun modo ravvisare nel loro comportamento alcuna intenzionalità,
dato che le proteste non sono sfociate in alcun tentativo di aggressione.
Per quanto riguarda l’ammenda ammette le offese rivolte dal pubblico al D.G., ritenendole abituali
ormai sui campi di calcio, pur deprecandole, mentre circa l’episodio di lancio di bicchieri di vino
afferma essersi trattato solo di acqua, e non di vino, filtrata attraverso la rete di recinzione e da
quella oscurante che divide il passaggio.
In ordine alle carenze dello spogliatoio arbitrale si dilunga a descriverne i mezzi di chiusura,
affermando che nessun altro arbitro ha in precedenza eccepito carenza alcuna.
Infine, prima di chiedere “la sospensione delle sanzioni”, ritenute “sproporzionate”, e porgendo le
proprie scuse sia al D.G. che alla Federazione, la Società reclamante si sofferma a deprecare il
comportamento dell’allenatore, Signor Antonio Romano, nei cui confronti, unitamente ai due
calciatori, afferma che “verranno prese in considerazione le giuste sanzioni”.
Con nota pervenuta via fax alle ore 12,21, la società comunica di non poter partecipare all’udienza di
discussione.
In sede di decisione la C.D.T. deve preliminarmente osservare che quanto riportato dal reclamo in
ordine al comportamento dell’Allenatore, Sig. Antonio Romano, ai fini della decisione ha rilevanza
unicamente “ad colorandum” mancando ogni richiesta di riesame della sanzione irrogata.
Ancora in via preliminare si rileva che la richiesta di sospensione dell’applicazione delle sanzioni non
è prevista dall’Ordinamento disciplinare sportivo il quale, anzi, afferma che “le sanzioni irrogate dagli
Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia
presentato reclamo” (art. 22, c.12 del C.G.S.).
Esaminato il reclamo nel merito, rileva il Collegio che esso è costituito da mere affermazioni in
opposizione alle risultanze del rapporto di gara e del successivo supplemento, ai quali la normativa
federale attribuisce il carattere di prova privilegiata (art. 35 C.G.S.), del tutto privo della indicazione
di quei dati concreti e fondatamente provati che, soli, possano instillare in questo giudice un
ancorché minimo dubbio sulla dinamica dei fatti contestati.
Non può esser accolta in alcun modo la tesi che la distanza esistente tra i calciatori ed il D.G. fosse
tale da impedire un contatto, rilevato che l’arbitro indica che l’Olivari lo ha spinto, sia pure senza farlo
cadere, mentre scendevano negli spogliatoi.
Il calciatore Pezzei è stato immediatamente riconosciuto per le spinte e gli strattoni che, unitamente
ad altri calciatori, gli ha inferto.
Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, la reclamante sorvola del tutto sugli sputi che hanno
attinto il D.G. nel rientrare negli spogliatoi a fine gara, né ha valenza alcuna affermare che è
comportamento comune alle tifoserie di tutti i campi rivolgere insulti ed offese al D.G..
Allorché tali fatti si verificano e vengono annotati dal D.G. essi debbono esser opportunamente
sanzionati.
Anche l’affermazione che il lancio di vino non è avvenuto, trattandosi piuttosto di “solo un po’
d’acqua”, è ininfluente, non tanto per la diversità organolettica del liquido versato, quanto in
considerazione del fatto che il gettare un liquido verso l’ufficiale di gara se non rappresenta un gesto
che può essere raffrontato ad atto di violenza, costituisce, comunque, un vero e proprio atto di
dileggio.
Incomprensibile è il riferimento al fatto che se il ritardo nella consegna delle note fosse stato la
causa per cui il D.G. non avrebbe potuto prendere il traghetto delle ore 17,10, la cosa sarebbe stata
irrilevante essendoci la possibilità di prendere la corsa successiva delle 19,40: l’affermazione appare
non essere assolutamente in linea con i canoni comportamentali ai quali la reclamante afferma, nella
parte introduttiva del reclamo, ispirarsi.
In punto di fatto quindi il reclamo è da disattendere rimanendo al Collegio di valutare l’entità delle
sanzioni irrogate.
- Società.
La sanzione pecuniaria, tenuto conto della recidiva specifica in termini di carenza dello spogliatoio
del D.G., del lancio di bicchieri di vino o di acqua (ciò poco importa), dell’essere stato il D.G. attinto
da sputi, uno degli atti di violenza fisica e soprattutto morale più ignobili, ed infine l’assenteismo della
C.U. N.56 del 11/04/2013 – pag. 2422
Dirigenza nell’assistere il D.G., inducono la Commissione a contenere l’entità della sanzione nella
misura di € 700,00.
Calciatore Olivari.
L’arbitro è stato non solo strattonato dal calciatore ma anche spinto. accompagnando il tutto con
frasi di minaccia.
Si ricorda che la semplice spinta è stata sempre sanzionata con la squalifica da tre- quattro mesi a
sei, a seconda delle modalità con le quali essa è stata inferta.
In questo caso alla spinta si è unito lo strattonamento, ovvero una serie di più strattoni, il tutto
accompagnato dalla minaccia (“ora ti sistemo io.)
Nella determinazione della sanzione non può non rilevarsi la potenzialità del danno che il D.G.
avrebbe potuto subire venendo spinto nello scendere gli scalini di accesso allo spogliatoio.
Sanzione congrua.
Calciatore Pezzei.
Anch’egli si è reso colpevole di spinte e strattoni ripetuti unitamente a profferire una serie di offese.
La sanzione irrogatagli è conseguente al comportamento tenuto.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana accoglie parzialmente il reclamo, determinando la misura dell’ammenda in €
700,00.
Conferma nel resto il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione della tassa.

OGGI SU 1 SPORT

TESTATA GIORNALISTICA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI GROSSETO N.7/10

P.IVA 01425990536

Vivi Grosseto è Patrocinato da

logo provincia di GrossetoLogo comune di Grosseto