2^ Categoria: respinto il reclamo del S.Andrea

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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

18.- RECLAMO DELL'U.S.D. S.ANDREA AVVERSO REGOLARITA' SVOLGIMENTO GARA
S.ANDREA/MONTALCINO DEL 20.10.2013 (0-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 24 del 24.10.2013;
-l'U.S.D. S.Andrea ha proposto reclamo a questo G.S.T. avverso la
regolarita' di svolgimento della gara in epigrafe, ma lo stesso
e'inammissibile , per tardivita' del preannuncio.
Ed invero, osserva Giudice che il preannuncio di reclamo e' stato
inoltrato il 22.10.2013 e, quindi, oltre il termine, perentorio, delle ore
24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara.
All'U.S.D. Montalcino deve essere comunque inflitta l'ammenda di Euro
160,00 (Centosessanta/00) per aver indicato in distinta un calciatore con
dati anagrafici errati ed aver indotto la societa' controparte ad
interporre reclamo.
Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 46
n. 1 C.G.S. per tardivita' nel preannuncio, il reclamo come innanzi
proposto dall'U.S.D. S.Andrea di Magliano in Toscana (Grosseto) e dispone
l'addebito della relativa tassa.

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