2^ Categoria: Orbetello - Marsiliana respinto il reclamo

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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

34.- RECLAMO DELL'A.S.D. MARSILIANA AICS AVVERSO REGOLARITA' GARA
ORBETELLO/MARSILIANA DELL'8.1.2014 (1-0).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 38 del 16.1.2014;
-con atto in data 10 gennaio 2014, l'A.S.D. Marsiliana AICS propone ricorso
avverso il risultato della gara Orbetello/Marsiliana AICS, disputata l'8
gennaio 2014. Espone che a tale gara ha partecipato il calciatore Murri
Alan , nato il 14 novembre 1990, non tesserato per l'U.S. Orbetello A.S.D.
in quanto svincolato.
Il reclamo non appare meritevole di accoglimento. L'Ufficio Tesseramento
del C.R.T. faceva pervenire a questo G.S.T. proprie deduzioni, con le quali
attestava che il calciatore Murri Alan, che aveva partecipato alla gara in
esame, era tesserato per l'U.S. Orbetello A.S.D. con decorrenza 31 agosto
2013.
Appare del resto singolare come la denunciata situazione si sia peraltro
generata proprio per errore di detta societa' Marsiliana AICS che sulla
documentazione del 17.9.2011 trasmessa all'Ufficio Tesseramento del
Comitato Regionale Toscana non aveva aggiornato la posizione del calciatore
svincolato dalla Societa' Pol. Lagunare (matricola 3.762.069) ma aveva
creato una nuova richiesta di tesseramento indicando erroneamente la data
di nascita del calciatore(14 novembre 1990 e non quella effettiva del 17
novembre 1990) e generando di fatto un nuovo numero di matricola
(7.059.269).
Si rileva inoltre come l'Ufficio peraltro abbia trasmesso a questo Giudice
non solo l'Aggiornamento Posizione di Tesseramento dell'U.S. Orbetello
A.S.D. in data 31.8.2013, ma anche la copia della carta d'identita'
rilasciata dal Comune di Orbetello, che attesta che Murri Alan e' nato ad
Orbetello in data 17 novembre 1990.
A seguito di quanto sopra accertato, la partecipazione del Murri alla gara
suddetta era regolare ed il ricorso non puo' essere accolto rimanendo
impregiudicata ogni azione ulteriore che il compente Ufficio Tesseramento
andra' ad adottare per la legittimazione della pratica relativa.
Per i suesposti motivi il G.S.T. respinge il ricorso come sopra proposto
dall'A.S.D. Marsiliana AICS di Marsiliana (Grosseto) ed ordina l'addebito
della tassa.

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