2^ Cat. Reclamo Polisportiva Maglianese

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Reclamo proposto dalla Polisportiva Maglianese avverso la
decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Coralli Moreno fino al 13.05.2012. C.U. N° 53 del
29.03.2012.
Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava l'allenatore Coralli Moreno fino al 13 maggio 2012 in
quanto "allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, dopo la notifica gli rivolgeva frase
intimidatoria".
Con il reclamo proposto, la società conferma la frase irriguardosa, ma nega la minaccia, ammettendo
solo un "piccolo battibecco, cosa che accade di sovente in tali casi" (sic!).
Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione irrogata.
Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, il D.G. ripete esattamente quanto già indicato
nel referto, senza fornire alcun ulteriore elemento.
Il reclamo non merita accoglimento.
Le due frasi, indicate negli atti di gara e oggetto di conferma, hanno senz'altro un tenore irriguardoso
l'una, e minacciosa l'altra.
La società, che ritiene normali i "battibecchi" con l'arbitro, dimenticandosi evidentemente delle più
elementari norme di comportamento, non fornisce alcun concreto elemento a propria discolpa.
Sull'entità della sanzione, questa appare conforme con gli orientamenti della Giustizia Sportiva
toscana.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
C.U. N.47 del 27/04/2012 Pagina 809
8 . ALLEGAT I
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