2^ Cat. Castell'Azzara - Casotto Pescatori - Le decisioni del Giudice Sportivo

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RECLAMO DELL' A.S.D. CASTELL' AZZARA AVVERSO REGOLARITA' GARA U.S.D.
CASOTTO PESCATORI/CASTELL' AZZARA DEL 18.3.2012 (2-0).
Ricorre a questo Giudice Sprtivo Territoriale l' A.S.D. Castell' Azzara ma
il reclamo, spedito in data 29 marzo 2012, è inammissibile, ai sensi dell'
art. 46, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva che prevede, con
carattere di perentorieta',il termine di 7 giorni- dalla data di
svolgimento della gara la cui regolarita' si intende impugnare- entro il
quale si puo' utilmente proporsi ricorso. E tale termine non e' stato
rispettato. Ma devesi aggiungere che la domanda e' comunque inammissibile
per altro aspetto, ai sensi cioe' del comma 5 dello stesso articolo 46, in
quanto non vi e' traccia nel reclamo dell' aver adempiuto all' obbligo di
invio dei motivi di reclamo in copia alla controparte.
Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come sopra
proposto dalla A.S.D. Castell' Azzara di Castell' Azzara (Grosseto) ed
ordina addebitarsi la relativa tassa.

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