1^ Categoria: confermata la squalifica ad un giocatore del Braccagni

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Delibere della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine Compagnini Presidente
Avv. Raffaello Niccolai Componente
Avv. Gabriele Lenzi Componente
Avv. Duccio Baglioni Rappresentante A.I.A
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno
30 novembre 2012 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
31 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’U.S.D. Braccagni avverso la decisione del
G.S.T. che ha squalificato il calciatore Campana Filiberto fino al 18.02.2013. C.U. N° 23 del
18.10.2012
Il G.S. Territoriale squalificava il calciatore Campana Filiberto poiché “a seguito di una decisione tecnica
correva verso il D.G. e gli poneva entrambe le mani sul petto, spingendolo e facendolo arretrare per circa
un metro, senza alcuna conseguenza fisica”.
Avverso tale provvedimento presentava sintetico reclamo la società, la quale chiedeva una riduzione della
sanzione essendosi trattato solo di una protesta, senza alcuna spinta.
Il D.G., nel supplemento di rapporto anch’esso sintetico, riporta nuovamente quanto già indicato negli atti
di gara, precisando che non si trattava di semplice protesta.
Il reclamo non merita accoglimento.
Dagli atti risulta senza alcun dubbio che il tesserato abbia spinto l’arbitro, peraltro senza procurargli dolore,
facendolo indietreggiare.
Non si ravvedono in alcun modo gli elementi per poter anche solo ipotizzare una riduzione della sanzione
inflitta.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone incamerarsi la relativa tassa.

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