Certificazione di idoneità fisica per chi pratica attività sportiva: cambia la normativa

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Chi deve e chi non deve presentare il certificato; a chi rivolgersi nel caso di obbligatorietà della certificazione

Cambiano le regole per la certificazione dell’idoneità fisica per le attività sportive. Con l’approvazione del Decreto, del “Fare” del 9 agosto 2013 (articolo 42 bis), e secondo la normativa regionale vigente (Legge regionale 35/2003), infatti, decadono alcuni obblighi e ne vengono confermati altri, a seconda che si tratti di attività sportive di carattere ludico-motorio o amatoriale, di attività agonistica o non agonistica svolta come tesserati di società sportive. Nell’occasione la Asl 9 informa i propri cittadini su cosa è cambiato e a chi rivolgersi per l’eventuale rilascio della certificazione.

Chi NON deve presentare il certificato di idoneità fisica
chi pratica attività sportiva ludico-ricreativa o amatoriale. Vale a dire fitness, body building, ed altre attività fisiche in palestra, nuoto in piscina, danza, ginnastica presciistica, attività motorie nelle scuole materne ed elementari, ginnastica formativa in età pediatrica, ginnastica per anziani, manifestazioni sportive della durata di un giorno, tornei aziendali, ecc. (svolte da non tesserati e che quindi non partecipano a gare o manifestazioni sportive di Federazioni o Enti di promozione).
Pertanto, i titolari di palestre, piscine e strutture sportive dove si svolgono questo tipo di attività non sono più tenuti a richiedere ai frequentatori il certificato di idoneità fisica.

Chi deve presentare il certificato di idoneità fisica
· chi pratica attività sportiva non agonistica. Vale a dire l’attività svolta esclusivamente come tesserati di Federazioni sportive affiliate al Coni o agli Enti di promozione sportiva, finalizzata a partecipare a campionati e gare ufficiali, compresi i Giochi della Gioventù; oppure per le attività parascolastiche organizzate dalle scuole (sono escluse dall’obbligo del certificato le lezioni di Educazione fisica). In questo caso, il certificato viene rilasciato dal medico o dal pediatra di famiglia, dal medico dello sport.
· chi pratica attività sportiva agonistica. In questo caso, lo sportivo deve rivolgersi alla propria società sportiva che provvederà a contattare la Medicina dello Sport della Asl 9, oppure agli ambulatori di medicina sportiva accreditati.

Infine una precisazione: il certificato di idoneità fisica all’attività sportiva, viene rilasciato per le attività e con le modalità sopra indicate. Se invece è il titolare di una struttura in cui si svolgono attività sportive ludico-ricreative a richiedere una certificazione per fini assicurativi (volontaria e non obbligatoria), in quel caso si tratta di una attestazione del medico, o del pediatra di famiglia, sullo stato di salute del paziente e non di un certificato di idoneità sportiva.

Gli ambulatori di Medicina dello Sport della Asl 9
Grosseto, presso la sede di Villa Pizzetti – telefono 0564.485573
Follonica, presso il distretto sanitario - telefono 0566.59545
Orbetello, presso l’ospedale - telefono 0564.869381
Casteldelpiano, presso l’ospedale - telefono 0564.914111

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