Commissione Disciplinare: respinto il reclamo della Fortis Lucchese nei confronti dell'Albinia

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6.2. Delibere della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine Compagnini Presidente
Avv. Enzo François Componente
Dott. Riccardo Golia Componente
Avv. Duccio Baglioni Rappresentante A.I.A
Con L’ assistenza alla segreteria del sig. Tosi Fabrizio si è riunita il giorno
05 Aprile 2013 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
153 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Fortis Lucchese 1905
avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha respinto l’opposizione della
medesima Società al provvedimento di omologa del risultato della gara del Campionato di
Eccellenza: Albinia / Fortis Lucchese del 24.2.2013, terminata con il risultato di 2 a 0.
(C.U. n. 53 del 21 marzo 2013).
Con reclamo pervenuto in data 28 marzo c.a., l’A.S.D. Fortis Lucchese 1905 impugna, innanzi
questa Commissione, il provvedimento sopra indicato reiteratamente asserendo che alla gara,
disputata in data 24.2.2013, aveva partecipato nelle fila della squadra avversaria il calciatore Luigi
Consonni che si trovava in posizione irregolare, risultando essere egli contemporaneamente iscritto
nell’albo degli allenatori con la qualifica di allenatore di base.
Il legale rappresentante della Società, nell’introdurre il gravame, asserisce testualmente che il
calciatore Consonni nella corrente stagione sportiva:
-“ è iscritto nell’albo degli allenatori di base;
-ha disputato la prima parte di campionato come calciatore, nelle file dell’Albinia fino al novembre
2012;
-a partire del 19 novembre 2012, il Consonni, nella sua qualità di tecnico, ha prestato attività per
l’U.S. Grosseto F.C. s.r.l., società partecipante al campionato di Serie B, non è noto alla scrivente se
sia stato contratto o meno rapporto di tesseramento;
-il 17 dicembre il Consonni è stato svincolato dall’U.S.D. Albinia, proprio allo scopo di tesserarsi con
il Grosseto come tecnico;
-per alcune gare, il Consonni ha seguito la squadra del Grosseto, per poi essere sollevato
dall’incarico in data 19 dicembre 2012;
C.U. N.56 del 11/04/2013 – pag. 2418
-successivamente all’esonero, il Consonni veniva nuovamente tesserato dall’U.S.D. Albinia come
calciatore e riprendeva l’attività in tale società, disputando le gare di campionato, tra cui U.S.D.
Albinia – A.S.D. Fortis Lucchese del 24 febbraio 2012.”
Sulla base di tali fatti la reclamante ritiene essere stato violato il disposto dell’art. 33, c.1, del
Regolamento ricorrendo per il Consonni, al fine di potere intraprendere l’attività di calciatore nella
squadra dell’Albinia, l’obbligo di richiedere la sospensione dall’Albo.
Da ciò deduce che il tesseramento del Consonni come calciatore sia illegittimo e pertanto irregolare
la sua partecipazione alla gara “de quo”.
Continuando nell’analisi critica della decisione impugnata la reclamante, coniugando quanto
disposto dagli artt. 33, c. 1; 34, c. 1 e 4, rileva che “è vero che l’abilitazione come tecnico di base
non preclude l’attività come calciatore, purché sussistano le condizioni per il suo svolgimento,
i.e. la sospensione dall’albo”.
Anche sotto il profilo delle N.O.I.F. la decisione del G.S. viene censurata con riferimento all’art. 38
(comma 4), combinato con il disposto dell’art. 38 del Regolamento del S.T., nella parte in cui vieta ai
tecnici di tesserarsi o svolgere attività per più di una società, nel corso della medesima stagione,
concludendo che “ è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività perché agli iscritti
all’albo dei tecnici sia precluso lo svolgimento di prestazioni per altri club”.
Afferma pertanto che, successivamente all’esonero da parte del Grosseto non avrebbe potuto
svolgere attività alcuna a favore dell’U.S.D. Albinia.
Nel ritenere che l’iscrizione all’albo del Settore Tecnico “si acquisisce a prescindere
dall’appartenenza o meno ad una società”, sostiene che di conseguenza una volta che un soggetto
si sia iscritto, egli non potrà:
a)svolgere attività di calciatore se non per lo stesso club con il quale è tesserato quale allenatore;
b)svolgere attività per più di una società neppure per mansioni diverse.
Il reclamo, inviato alla controparte che nulla ha dedotto, si conclude con la richiesta:
-in tesi, di comminare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara all’U.S.D. Albinia;
-in ipotesi, di trasmettere gli atti alla Commissione Tesseramento per l’accertamento della posizione
del tesserato Luigi Consonni.
Il reclamo, del quale non si può non apprezzare il ponderoso sforzo difensivo, non è condivisibile e
quindi da respingere.
Al fine di dirimere la questione che, è bene ricordare, si riferisce allo stabilire la regolare
partecipazione del Consonni alla gara disputata in data 24 febbraio 2013, è necessario accertare
quale fosse il suo “status” nell’ambito federale.
Come correttamente ed opportunamente rilevato dal G.S.T. nella decisione impugnata, gli Organi
della giustizia sportiva assumono le proprie decisioni sulle risultanze della documentazione ufficiale
che, nel caso dell’assunzione di provvedimenti di carattere disciplinare, sono costituiti dagli atti di
gara, mentre per quanto si riferisce alla posizione di tesseramento esse sono basate sugli atti del
competente ufficio tesseramento.
Tale indefettibile principio esclude che la posizione di un tesserato possa essere accertata sulla
base di mere dichiarazioni di parte o di semplici articoli di stampa, dovendo emergere, affinché
venga dichiarata la posizione irregolare di un calciatore durante una gara, che questi sia incorso in
ciò che la giurisprudenza sportiva definisce il “doppio tesseramento” (come calciatore per due
distinte società o come allenatore di una e calciatore di altra).
Nel caso di specie questo Collegio, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34 (c. 4), ha accertato
che il Consonni è stato tesserato dalla stagione 2005/2006 alla stagione 2011/2012 in qualità di
calciatore per la Società Grosseto F.C. s.r.l., militante nel Settore Professionistico, per essere poi
tesserato per l’U.S.D. Albinia in data 31.10.2012 per essere quindi svincolato in data 17.12.2012.
In data 5.1.2013 è stato infine ancora una volta tesserato, a titolo definitivo, sempre per l’U.S.D.
Albinia.
La C.D. ha altresì accertato che il Consonni ha ottenuto l’abilitazione quale allenatore di base-Uefa
B. in data 10.08.2009 ma che non è stato mai tesserato né in precedenza né, e soprattutto, nel
corso della stagione 2012/2013, per tale titolo, per alcuna società.
In riferimento agli accertamenti eseguiti la C.D. è indotta alla seguente riflessione.
Il titolo (“il patentino”) di allenatore, di qualsivoglia categoria, si acquisisce previa frequentazione di
uno o più corsi con esame finale che danno luogo alla “abilitazione”.
Al fine di potere esercitare la funzione il soggetto “abilitato” deve necessariamente iscriversi nei ruoli
del Settore Tecnico, il che non è sufficiente a potere esercitare l’attività per la quale si è conseguito il
titolo.
C.U. N.56 del 11/04/2013 – pag. 2419
E’ infatti unicamente in base alla richiesta, ed ottenimento, di tesseramento a favore di una
specificata società che un soggetto può esercitare l’attività di allenatore. (art. 38 N.O.I.F.).
E’ parere della C.D. che il semplice possesso dell’abilitazione, quindi, costituisca un semplice titolo
la cui efficacia (utilizzazione), avviene esclusivamente in virtù del tesseramento.
Non essendo provato in alcun modo che il Consonni agisse sulla base di due distinti tesseramenti è
evidente che il Consonni alla data della disputa della gara Albinia / Fortis Lucchese (24.2.2013) si
trovava in posizione regolare per effetto del tesseramento quale calciatore richiesto ed ottenuto in
data 5.1.2013.
La gara quindi è da omologare con il risultato acquisito sul campo.
Dall’esame della documentazione, peraltro, non appare ben chiaro cosa sia accaduto, nel periodo
compreso tra il 31 ottobre ed il 17 dicembre, allorché il calciatore era tesserato per l’U.S.D. Albinia,
per cui il Collegio ritiene necessario interessare la Procura Federale (non la Commissione
Tesseramenti alla quale, se del caso, l’Ufficio Inquirente trasmetterà gli atti) affinché effettui gli
opportuni accertamenti.
P.Q.M.
la C.D.T. respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.
Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

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