40.- RECLAMO DELL'A.S.D. CASCINA CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA ALBINIA/CASCINA CALCIO DEL 10.03.2013 (3-2).

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Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 51 del 14.3.2013;
in data 11.3.2013, ore 17,59 , l'A.S.D. Cascina calcio ha fatto pervenire,
a mezzo telefax, preannuncio di reclamo avverso la regolarita' della gara
indicata in epigrafe.
Il reclamo e' da dichiarare inammissibile. E' noto che, ogni anno, per
consentire la rapidita' temporale delle gare delle ultime quattro giornate
e degli spareggi eventuali dei Campionati Regionali di Calcio a 11 e'
adottato dal Presidente Federale un provvedimento di ''abbreviazione dei
termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva''. Per la
stagione sportiva 2012/2013 tali disposizioni sono state emanate con il
Comunicato Ufficiale n. 119/A del 17 gennaio 2013. Ebbene, in base alla
lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza
davanti al Giudice Sportivo Territoriale e' disposto che: ''gli eventuali
reclami, avverso la regolarita' dello svolgimento
delle gare, a norma dell'art. 29 nn. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire
via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del
Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla
data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel
predetto termine, di copia alla controparte.
L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata
al reclamo.
Il G.S.T. rileva che il reclamo con le motivazioni, spedito con telefax e'
pervenuto all'Ufficio solo in data 16.3.2013 e privo dell'attestazione
dell'invio alla controparte. L'atto medesimo e' quindi da dichiararsi
inammissibile perche' fuori dai termini stabiliti nel Comunicato Ufficiale
n. 119/A del 17.1.2013. La tassa di reclamo, di conseguenza, va addebitata.
Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi
proposto dall'A.S.D. Cascina Calcio di Cascina (Pisa) e dispone addebitarsi
la tassa.

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